Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed  inserimento
nel registro comunitario dei medicinali, con i numeri:
     EU/1/96/024/001  Crixivan  -  200 mg - capsule - 180 capsule per
     flacone - via orale;
     EU/1/96/024/002 Crixivan - 200 mg - capsule -  270  capsule  per
     flacone - via orale;
     EU/1/96/024/003  Crixivan  -  200 mg - capsule - 360 capsule per
     flacone - via orale;
     EU/1/96/024/004 Crixivan - 400 mg - capsule  -  90  capsule  per
     flacone - via orale;
     EU/1/96/024/005  Crixivan  -  400 mg - capsule - 180 capsule per
     flacone - via orale.
   Titolare AIC: Merck Sharp & Donme Ltd., Hertford Road,  Hoddesdon,
Herfordshire EN 11 9BU, Regno Unito.
                            IL DIRIGENTE
  DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI
ADEMPIMENTI-RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
                DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA
   Vista la decisione della Commissione europea n. 2726 del 7 ottobre
1996  ed  i relativi allegati, notificata alla Repubblica italiana in
data 8 ottobre 1996, pervenuta a questa amministrazione  in  data  30
ottobre  1996,  recante  l'autorizzazione all'immissione in commercio
della  specialita'  medicinale  Crixivan,   rilasciata   secondo   la
procedura europea centralizzata, ai sensi dell'art. 3 del regolamento
CEE 2309/93;
   Visto   l'art.  3  della  direttiva  CEE  65/65  modificata  dalla
direttiva 93/39 CEE;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  266,  recante  il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
   Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  concernente   gli
"Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica",  con  particolare
riferimento all'art. 8;
   Visto il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella
legge 20 novembre 1995, n. 490,  recante  "Provvedimenti  urgenti  in
materia di prezzi di medicinali, nonche' in materia sanitaria";
   Ritenuto  di  dover  procedere  alla classificazione ai fini della
rimborsabilita',  nonche'   alla   indicazione   del   prezzo   della
specialita'  medicinale  Crixivan  -  Indinavir,  compatibile  con  i
vincoli di spesa farmaceutica previsti;
   Considerato che, per la corretta gestione nelle varie  fasi  della
sua  distribuzione,  alla specialita' medicinale Crixivan debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
   Vista  la  deliberazione  della  Commissione  unica  del   farmaco
espressa nella seduta del 22 ottobre 1996;
   Sentito  il  parere  espresso  dalla  Commissione nazionale per la
lotta contro l'AIDS e le patologie infettive emergenti e  riemergenti
nella seduta del 28 ottobre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Alla   specialita'   medicinale   Crixivan   nelle   sottoelencate
confezioni vengono attribuiti i seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale:
   Crixivan - 200 mg - capsula - 180 capsule per flacone - via orale;
   AIC n.030644037/E (in base 10) 0X75U5 (in base 32);
   Crixivan - 200 mg - capsule - 270 capsule per flacone - via orale;
   AIC n.030644049/E (in base 10) 0X75UK (in base 32);
   Crixivan - 200 mg - capsule - 360 capsule per flacone - via orale;
   AIC n.030644052/E (in base 10) 0X75UN (in base 32);
   Crixivan - 400 mg - capsule - 90 capsule per flacone - via orale;
   AIC n.030644013/E (in base 10) 0X75TF (in base 32);
   Crixivan - 400 mg - capsule - 180 capsule per flacone - via orale;
   AIC n.030644025/E (in base 10) 0X75TT (in base 32).